|
|
Lo Statuto
|
TITOLO II
SOCI
|
- Art.4 Possono aderire all'Associazione le imprese, gli operatori economici in genere ed i liberi professionisti che esercitano la loro attività nel comprensorio comunale di Lainate.
Eventuali domande di ammissione presentate da imprenditori che svolgono la propria attività al di fuori di tale comprensorio verranno vagliate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo quali soci onorari senza diritto al voto e senza partecipazione alle quote associative persone che abbiano maturato particolari meriti verso l'Associazione stessa.
- Art.5 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e dura almeno tre anni, salvo i casi previsti nel presente statuto.
La domanda di iscrizione è proposta per iscritto su apposita scheda fornita o pubblicata dall'Associazione, oppure su carta intestata del richiedente. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione, dell'indirizzo, delle persone legali rappresentanti, dei numeri di telefono, di telefax, di posta elettronica, di partita IVA e di iscrizione alla CCIAA, del numero dei dipendenti, di un breve testo descrittivo dell'attività.
Essa costituisce dichiarazione di preventiva conoscenza e di accettazione integrale del presente Statuto, nonchè di tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente concordate e deliberate dagli organi sociali. Deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.
Sulle domande di ammissione a Socio o di recesso delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione che delega la Segreteria al preventivo accertamento della completezza e dei requisiti documentali necessari.
Le domande di recesso dovranno essere presentate entro il trenta ottobre di ogni anno; in difetto di che il vincolo associativo e i conseguenti oneri dell'associato resteranno operanti per l'intero anno successivo.
- Art.6 Tutti i Soci hanno diritto di:
Ad ogni Socio spetta un solo voto.
- Art.7 La qualità di socio cessa:
In ogni caso il socio è tenuto al pagamento del contributo sociale annuo ed al rispetto delle obbligazioni assunte verso l'Associazione mentre tutti i suoi diritti decadono dalla data di cessazione della sua partecipazione all'Associazione.
|
|
<< Indietro
|
Avanti >>
|
|