|
|
Lo Statuto
|
TITOLO III
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
|
- Art.8 L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con il fondo di gestione costituito:
- con le quote pagate dai soci;
- con le entrate delle attività;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all'attività.
- Art.9
Il fondo di dotazione patrimoniale è di Euro 52.000 ed è costituito da:
- lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
- Art.10 Ciascun socio è tenuto a corrispondere all'Associazione un contributo ordinario annuo, nella misura e secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.
In caso di necessità o per attività straordinarie, l'Assemblea potrà deliberare contribuzioni integrative o autorizzare contribuzioni volontarie di fondi speciali per la gestione mirata o differita.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
- Art.11 L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio deve essere convocata l'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per l'esercizio in corso.
Se particolari esigenze lo richiedono puo' essere convocata entro 180 giorni.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati che vogliono prenderne visione.
Durante la vita dell'Associazione gli utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
|
|
<< Indietro
|
Avanti >>
|
|